Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge - che costituisce la riproposizione di un testo elaborato nella XIV legislatura (atto Camera n. 5725 d'iniziativa dell'onorevole Bolognesi ed altri) e che intendiamo ripresentare sia perchè riteniamo non più procrastinabile un intervento di riforma nel settore, sia perchè non vogliamo che vada disperso l'impegno profuso su tali tematiche in questi anni - intende introdurre nel nostro sistema giuridico l'istituto dell'affidamento familiare internazionale al fine di completare il sistema italiano di protezione sostitutiva del minore.
      La previsione di tale nuovo istituto è stata inserita nel quadro del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998, ovvero:

          a) considerazione dell'interesse superiore del minore;

          b) instaurazione di un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti al fine di assicurare, anche tramite la stipula di accordi bilaterali, il rispetto di garanzie previsto dalla Convenzione. Sempre nell'ambito

 

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dello schema di impegni previsto dalla Convenzione de L'Aja, le coppie o i singoli aspiranti - intendendosi, per quanto attiene ai requisiti di questi ultimi, applicare la normativa vigente sui requisiti degli affidatari di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - dovranno rivolgersi a un apposito ente cui conferire l'incarico per la realizzazione delle procedure relative all'affido internazionale.
      L'autorità centrale, incaricata di controllare e vigilare sulle attività degli enti, è individuata nella Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali (CAI) - la cui composizione e i cui compiti saranno definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 - che potrebbe dedicare un apposito ufficio a tale scopo e provvedere anche alla tenuta di un apposito albo degli enti autorizzati ad effettuare le pratiche relative agli affidi internazionali. La possibilità di accedere all'istituto dell'affido internazionale dovrà essere rivolta in maniera particolare a quei minori di età superiore a 9-10 anni, istituzionalizzati, in stato di abbandono o di semiabbandono, o in condizioni familiari tali che la permanenza nel nucleo di origine sarebbe gravemente lesiva per la loro crescita, una volta esclusa la possibilità di affido o di adozione nel proprio Paese da parte delle autorità locali. La CAI, in collaborazione con le istituzioni del Paese estero di provenienza del minore affidato, provvederà al controllo dei requisiti richiesti e alla valutazione dei singoli casi dei minori dei quali si richiede la possibilità di affido. L'obiettivo, tramite la proposta di inserire nel nostro ordinamento l'istituto dell'affidamento internazionale, è quello di riuscire a razionalizzare la materia che include anche il tema dei soggiorni solidaristici, nati, inizialmente, in seguito alla tragedia di Chernobyl. Un'espressione estremamente positiva di solidarietà, ma verso cui si è espresso, più volte, l'auspicio di maggiori regole affinché gli effetti benèfici che i soggiorni temporanei possono produrre non divengano un alibi per la violazione di altri diritti fondamentali.
      L'ipotesi formulata dalla presente proposta di legge è quella di stabilire previsioni diverse a seconda della condizione dei minori; l'affidamento internazionale è prevalentemente finalizzato al compimento di un particolare progetto (sia esso di studio, di formazione professionale o di cure sanitarie) e dunque con una limitazione temporale precisa individuata in due anni, prorogabile, mentre è stata inserita l'ipotesi di particolari casi di affidamento internazionale finalizzati alla trasformazione, in seguito ad un congruo periodo di inserimento familiare e previo controllo da parte del tribunale per i minorenni, in adozione legittimante. Quest'ultimo caso, previsto in presenza di particolari condizioni, è rivolto solo alle coppie già in possesso del decreto di idoneità all'adozione internazionale e che hanno dichiarato la propria disponibilità all'accoglienza di minori di età superiore a dieci anni, e dovrà svolgersi sotto stretto controllo del tribunale per i minorenni, coadiuvato dai servizi sociali e dall'ente autorizzato che ha curato l'incontro tra il minore e il nucleo familiare affidatario. Tale particolare previsione è rivolta alla soluzione dei tanti casi in cui si trovano negli istituti stranieri i bambini cosiddetti «grandi», ovvero di età superiore a 9-10 anni, i quali, in stato di adottabilità o meno, faticano a trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati all'età che per trascorsi personali difficili, condizione quest'ultima che richiede un inserimento maggiormente «accompagnato».
      L'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'affidamento internazionale potrebbe rappresentare una soluzione anche per quelle situazioni che escludono l'adozione legittimante, si pensi ai Paesi di cultura islamica, ove è previsto l'istituto della kafala, molto simile al nostro affidamento.
      Si prevede, inoltre, che nel corso della permanenza nel nostro Paese finalizzata alla conclusione di uno specifico progetto, il minore mantenga forme di contatto e di relazione con il Paese di origine al fine di
 

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facilitarne il rientro al termine dello stesso affidamento.
      Nel caso in cui la famiglia di origine si trovi nella temporanea incapacità di prendersi cura del minore si dovranno indicare le modalità attraverso le quali i genitori o la famiglia di origine possa mantenere rapporti con il bambino; si dovranno anche stabilire le eventuali forme di collaborazione dell'ente autorizzato italiano incaricato con i servizi sociali del Paese di origine. I servizi sociali vigileranno sul buon andamento del percorso proposto al nucleo familiare affidatario.
      In ultimo, l'introduzione di tale istituto nel nostro sistema giuridico potrebbe essere validamente utilizzata in quei particolari casi in cui i minori si trovano in una temporanea situazione di bisogno derivante anche da eventi naturali calamitosi - si pensi alla condizione delle migliaia di bambini vittime di catastrofi provocate, ad esempio, dallo tsunami - qualora necessitino di particolari cure mediche non disponibili nei luoghi di origine o di ultimare la formazione scolastica o professionale. In questi casi l'affidamento internazionale, con la limitata permanenza del minore nel nostro Paese, potrebbe essere un valido sostegno a temporanee situazioni di disagio. Infine questo nuovo istituto potrebbe essere utilizzato, in particolare in Europa, anche per progetti di studio, quasi una sorta di «progetto Erasmus», dedicato a quanti partono da una condizione di svantaggio, e costituire una grande opportunità di percorso formativo e di crescita in famiglia.
 

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